Cambio di residenza in tempo reale

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L'art. 5 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35, ha introdotto nuove disposizioni in materia anagrafica, riguardanti le modalità con le quali effettuare le dichiarazioni anagrafiche

Data:

08 Novembre 2023

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Descrizione

LEGGE DI RIFERIMENTO
L'art. 5 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35, ha introdotto nuove disposizioni in materia anagrafica, riguardanti le modalità con le quali effettuare le dichiarazioni anagrafiche di cui all'art. 13, comma 1, letto a), b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 nonché il procedimento di registrazione e di controllo successivo delle dichiarazioni rese.

Tali disposizioni sono in vigore dal 9 maggio 2012 (art. 5, comma 6).

NOVITA' INTRODOTTE
I cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche attraverso la compilazione di moduli conformi a quelli pubblicati sul sito internet del Ministero dell'Interno non solo attraverso l'apposito sportello comunale, ma altresì per raccomandata, per fax e per via telematica

A seguito della dichiarazione resa , l'Ufficio Anagrafe procederà immediatamente, e comunque entro i 2 giorni lavorativi successivi, a registrare le conseguenti variazioni, con decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione medesima.

Dal momento della registrazione (entro i 2 giorni lavorativi successivi), si potranno ottenere certificati di residenza, stato di famiglia e le altre certificazioni relative a dati già in possesso dell'Ufficio. In caso di iscrizione per "immigrazione", solo dopo la cancellazione dal comune di precedente iscrizione anagrafica si potranno ottenere tutti gli altri certificati anagrafici.

L'Ufficio Anagrafe provvederà in ogni caso ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione o la registrazione dei cambiamenti di abitazione. Qualora trascorsi 45 giorni dalla presentazione della dichiarazione resa o inviata, lo stesso ufficio Anagrafe non effettuerà la comunicazione dei requisiti mancanti, ai sensi dell'art. 10-bis della Legge 241/1990, l'iscrizione (o la registrazione) si intenderà confermata.

Si rammenta che ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci, è prevista la decadenza dai benefici e l'obbligo di denuncia all'Autorità competente.

PER GLI ALTRI COMUNI - RECAPITI DA UTILIZZARE
Indirizzo di posta elettronica certificata:
ufficioprotocollo@pec.comune.sangiulianodelsannio.cb.it

Indirizzo di posta elettronica semplice:
comune@comune.sangiulianodelsannio.cb.it
Fax: 0874-79566

PER IL CITTADINO - ITER DA SEGUIRE IN 3 FASI
FASE 1. Compilare il modulo di iscrizione
Per dichiarazioni anagrafiche di:

Iscrizione anagrafica con provenienza da altro Comune;
Iscrizione anagrafica con provenienza dall'estero;
Iscrizione anagrafica di cittadini italiani iscritti all'AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero);
Cambio di abitazione nell'ambito dello stesso Comune.

Attenzione!!! Per i possessori di patente, autoveicoli, motoveicoli, etc. si chiede, o di compilare la relativa sessione nel modello, o di consegnare/inviare fotocopia di patente e carta di circolazione per tutti i componenti della famiglia per cui viene richiesto la variazione di residenza, affinché i relativi dati possano essere correttamente trasmessi alla Motorizzazione Civile che provvederà all'invio dei tagliandi sui quali sarà riportato il nuovo indirizzo. Naturalmente, in mancanza di tali dati, il cittadino dovrà provvedere autonomamente a comunicare tale variazione alla Motorizzazione.

E' possibile scaricare il modulo publicato nella sezione "modulistica".http://www.comune.sangiulianodelsannio.cb.it/sgiulianods/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/68
Attenzione!!! I moduli devono essere compilati in tutte le parti obbligatorie pena la irrecevibilità dello stesso.

FASE 2. Allegare la seguente documentazione
per i cittadini italiani:
Alla dichiarazione deve essere allegata, pena la irrecevibilità della stessa, copia del documento d'identità non scaduto del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo.

per i cittadini di Stato NON appartenente all'Unione Europea:
Alla dichiarazione deve essere allegata, pena la irrecevibilità della stessa, la documentazione indicata nell'Allegato scaricabile cliccando qui (Allegato A alla Circ. n.9/2012 del Ministero dell'Interno) .

per i cittadini di Stato APPARTENENTE all'Unione Europea:
Alla dichiarazione deve essere allegata, pena la irrecevibilità della stessa, la documentazione indicata nell'Allegato scaricabile cliccando qui (Allegato B alla Circ. n.9/2012 del Ministero dell'Interno) .

FASE 3. Consegnare/inviare il modulo di iscrizione compilato (rif. FASE 1) e la documentazione allegata (rif. FASE 2) al Comune interessato
Al Comune di San Giuliano del Sannio tale documentazione potrà essere inoltrata scegliendo una delle seguenti modalità di trasmissione:

presso lo sportello dell'Ufficio Servizi Demografici sito in Piazza Libertà n. 21
dal lunedì al venerdì dalle ore 08,30 alle 11,30;

per raccomandata indirizzata a:

Comune di San Giuliano del Sannio - Servizi Demografici
Piazza Libertà n. 21
86010 - San Giuliano del Sannio (CB)

per fax al numero 0874-79566

per via telematica ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
ufficioprotocollo@pec.comune.sangiulianodelsannio.cb.it

Si fa presente che l'invio telematico è consentito ad una delle seguenti condizioni:

a. che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;

b. che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;

c. che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento di identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.

Ultimo aggiornamento: 08/11/2023

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